Le Sezioni Unite: notifica dell´impugnazione al difensore volontariamente cancellatosi

Le Sezioni Unite: notifica dell´impugnazione al difensore volontariamente cancellatosi

Con una recentissima pronuncia a Sezioni Unite gli ermellini sono intervenuti con riferimento alla validità o meno della notifica dell´atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall´albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata, vagliando altresì le relative conseguenze circa il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Il problema delle conseguenze giuridiche della notifica dell´impugnazione al procuratore costituito, nel frattempo volontariamente cancellatosi dall´albo aveva nel tempo determinato l´insorgenza di tre distinti orientamenti giurisprudenziali, il primo dei quali sosteneva l´inesistenza giuridica della predetta notifica (cfr. Cass. S.U. n. 935/68).

Gli argomenti fondanti tale interpretazione erano sinteticamente i seguenti: 1) impossibilità di ulteriore esercizio della professione forense da parte del difensore non (più) iscritto all´albo; 2) inapplicabilità, per effetto della perdita dello ius postulandi, del principio di ultrattività del mandato; 3) necessità di garantire il rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al contraddittorio (art. 111 Cost.) della parte rappresentata dal difensore cancellatosi; 4) necessità d´una interpretazione costituzionalmente orientata dell´art. 301 c.p.c., comma 1, in funzione di garanzia del diritto di difesa, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l´ipotesi di cancellazione volontaria.

Il secondo filone interpretativo sosteneva, invece, la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 12478/13) sulla scorta delle seguenti argomentazioni: 1) il procuratore cancellato dall´albo non è ulteriormente legittimato ad esercitare la professione forense; 2) le notificazioni eseguite nei suoi confronti sono, pertanto, viziate, in quanto indirizzate ad un soggetto non più abilitato a riceverle; 3) lo scostamento rispetto alle previsioni normative, tuttavia, non è sempre causa di inesistenza dell´atto, dovendosi distinguere tra notificazioni inesistenti e nulle; 4) il domiciliatario cancellatosi volontariamente dall´albo non è un soggetto totalmente estraneo ma, è certamente collegabile al destinatario dell´atto; 5) le notificazioni eseguite nei confronti del domiciliatario cancellatosi dall´albo sono, pertanto, nulle e non inesistenti;

Il terzo orientamento (cfr. Cass. 10301/2012) riteneva valida la notifca come sopra descritta, sulla base dei seguenti argomenti: a) non si verte in ipotesi di applicazione dell´art. 301 c.p.c., comma 1, che riguarda ipotesi di cancellazione per fatto indipendente dalla volontà del procuratore costituito; b) la cancellazione volontaria dall´albo produce la rinuncia a tutti i mandati conferitigli; c) ciò consente l´applicazione del combinato disposto dell´art. 85 c.p.c., e art. 301 c.p.c., comma 3; d) non si pone una questione di tutela del diritto di difesa del destinatario della notifica o del contraddittorio, considerate le regole che disciplinano, sul piano privatistico, il rapporto di mandato e la possibilità, di sostituire il difensore.

La pronuncia in analisi aderisce al secondo filone interpretativo, riconoscendo la nullità della predetta notifica, e ciò muovendo le basi dall´art. 85 c.p.c ritenuto essere "il pilastro logico-giuridico ineliminabile nella ricostruzione dell´orientamento che ritiene idonea ad instaurare validamente il contraddittorio - e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata - la notifica dell´impugnazione all´avvocato nelle more volontariamente cancellatosi dall´albo e non ancora sostituito" (Cass. Civ. SSUU sent. 13.2.2017 n. 3702).

La ratio sottesa al riconoscimento della nullità della notifica de quo viene così descritta: "Essa tutela pienamente la parte appellata rappresentata dal procuratore poi cancellatosi dall´albo ed è coerente con il disposto dell´art. 330 c.p.c., comma 1, poichè indubbiamente la notifica viene ricevuta da soggetto non più abilitato a riceverla". Parimenti la scelta di propendera per la conseguenza della nullità determina la sanabilità ex tunc del predetto vizio attraverso, per esempio, la volontaria costituzione in giudizio dell´appellato.

Le Sezioni Unite concludono, pertanto, con la declaratoria di nullità della notifica dell´impugnazione eseguita nei confronti del difensore domiciliatario cancellatosi volontariamente dall´albo nelle more del termine per impugnare, tale nullità viene riconosciuta per violazione dell´art. 330 comma 1 c.p.c. poichè trattasi di notifica indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla.

Le conseguenze di tale vizio risiedono nella nullità del giudizio di impugnazione così come del provvedimento conclusivo dello stesso, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e ciò in quanto l´art. 301 comma 1 c.p.c. è ritenuto comprensivo, fra le cause di interruzione del processo, anche l´ipotesi di volontaria cancellazione dall´albo dell´avvocato.

Ulteriore conseguenza di tale profilo interpretativo è che il decorso del termine per proporre l´impugnazione rimane sospeso sino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.

13 Marzo 2017