Risarcibilità dei danni derivanti da black-out

Risarcibilità dei danni derivanti da black-out

Con riferimento alla risarcibilità dei danni conseguenti all´improvvisa interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi riconoscendo la possibilità di ottenere ristoro dei soli danni di natura patrimoniale.

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito il contratto di fornitura di energia elettrica si inquadra nell´alveo del contratto di somministrazione imponendo all´ente erogatore del servizio l´onere di dimostrare - al fine di andare esente da responsabilità - che l´interruzione del servizio non è dipesa da sua colpa, ossia di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il disservizio, essendo presunta la colpa del contraente inadempiente: "Tuttavia, i compiti appena descritti assegnati all´E. s.p.a. non esimono la stessa da qualsivoglia responsabilità per i danni causati agli utenti dal black-out verificatosi il 28 settembre 2003, laddove si consideri che il contratto di erogazione di energia elettrica è inquadrabile in un contratto di diritto privato sussumibile nell´ambito della somministrazione continuata (Cassazione civile, sez. I, 06 luglio 1990, n. 7159), con la conseguenza che la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all´esercizio del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l´onere di provare che l´interruzione dell´erogazione è dipesa da causa a essa non imputabile. La colpa del contraente inadempiente si presume, con la conseguenza che quest´ultimo, al fine di vincere la suddetta presunzione, deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l´assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere l´obbligazione" (Trib. Potenza, sent. 26.1.2016).

Se la risarcibilità dei danni patrimoniali derivanti dall´interruzione del servizio di energia elettrica è pacifica, non altrettanto può dirsi con riferimento alla risarcibilità dei danni non patrimoniali.

Sul punto la giurisprudenza è divisa: da un lato si pone l´orientamento che nega la tutela risarcitoria per le conseguenze di natura non patrimoniale, secondo cui "Il pregiudizio derivato all´utente dalla mancata erogazione di energia elettrica per un determinato periodo temporale (nella specie circa 15 ore) per dedotta impossibilità di svolgere le proprie attività quotidiane, non integra una lesione meritevole di ristoro. In conformità ad una lettura costituzionalmente orientata dell´art. 2059 c.c., invero, il risarcimento del danno non patrimoniale, non più limitato ai casi in cui sussiste una ipotesi di reato, consegue alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, cui si accompagni un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica. A tal fine nella fattispecie concreta non può ritenersi sufficiente la mera deduzione di un generico riferimento all´alterazione, peraltro temporanea, delle abitudini di vita dell´attore in seguito alla momentanea interruzione della somministrazione di energia elettrica, alterazione che non è assolutamente provata in punto di fatto e, peraltro, non configurerebbe, in ogni caso, una lesione di diritti inviolabili della persona, non potendosi elevare al rango di diritto costituzionalmente garantito quello allo svolgimento di non meglio determinate e specificate attività di svago, culturali e sociali della persona. Consegue la riforma della gravata pronuncia sul punto" (Trib. Potenza, sent. 17.8.2011 n. 1028).

Dall´altra parte si pone invece la corrente che accorda tutela anche ai pregiudizi aventi natura non patrimoniale: "In particolare il giudice non ha preso in considerazione il disagio subito dal B., a seguito del distacco della luce nel proprio studio legale per un periodo di 23 giorni. Il protrarsi della mancata fornitura della corrente elettrica per un periodo abbastanza lungo è stato allegato e provato, tanto più che il B. aveva dimostrato di aver pagato le bollette, per cui la liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire anche in via equitativa ai sensi dell´art. 1226 c.c." (Cass. Civ. sent. 22.12.2015 n. 25731).

25 Marzo 2016