Il gestore di bar non è responsabile degli schiamazzi esterni al locale

Il gestore di bar non è responsabile degli schiamazzi esterni al locale

Con una recente pronuncia la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto l´assenza di nesso causale fra i rumori provocati dagli avventori di un bar e la condotta del gestore dello stesso.

Contrariamente all´orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto e che sovente riconosce la responsabilità per il disturbo della quiete pubblica in capo al titolare del bar, nel caso di specie, gli ermellini hanno inteso vagliare la sussistenza o meno del nesso causale fra la condotta tenuta dal gestore e gli schiamazzi provocati dai clienti.

In particolare, la Suprema Corte, operando un discrimen fra i rumori provenienti dall´interno del locale e quelli provocati all´esterno, ha sancito che "la qualità di titolare della gestione dell´esercizio pubblico comporta l´assunzione dell´obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perchè, però, l´evento possa essere addebitato al gestore dell´esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.

Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all´interno dell´esercizio non c´è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l´obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto.

Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell´esercizio pubblico avvenga, come nell´occasione, all´esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell´evento (Corte di cassazione, Sezione 3^, 5 settembre 2014, n. 37196)" (Cass. Pen., III sez. 5.3.2015 n. 9633).

12 Maggio 2015