La ricerca telematica dei beni del debitore alla luce del D.L. 27.6.2015 n. 83 conv. Legge 132/2015

La ricerca telematica dei beni del debitore alla luce del D.L. 27.6.2015 n. 83 conv. Legge 132/2015

L’art. 492 bis cod. proc. civ., introdotto dal D. L. 12.9.2014 n. 132 conv. Legge 10.11.2014 n. 162, riguardante la ricerca telematica dei beni da pignorare nei confronti del debitore, è stato oggetto di recente modifica da parte del legislatore italiano, e ciò a nemmeno un anno di distanza dalla sua introduzione all´interno dell´ordinamento.

Il primo elemento di riforma è rinvenibile con riferimento alla legittimazione attiva: se in precedenza l´istanza per conoscere la sussistenza e l´entità dei beni del debitore da pignorare spettava al solo creditore procedente, attualmente qualsiasi creditore - anche prima di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva - è legittimato a proporre la relativa istanza al Presidente del Tribunale del luogo ove risiede il debitore.

In secondo luogo il legislatore della riforma ha aggiunto due commi all´art. 492 bis c.p.c. secondo cui: “L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto”.

Con questa precisazione il legislatore ha inteso chiarire la necessità del previo decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione dell´atto di precetto per poter formulare l´istanza di cui all´art. 492 bis c.p.c., con conseguente onere in capo al creditore istante di produrre la relativa documentazione attestante ciò.

Un ulteriore periodo è stato poi aggiunto all´art. 492 bis c.p.c. secondo cui: “L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento”; il legislatore ha così inteso specificare che il creditore che sia stato autorizzato alla ricerca telematica dei beni, prima della notificazione del precetto, sia in ogni caso tenuto a munire l’ufficiale giudiziario del precetto stesso ai fini dell´esecuzione forzata.

Il più grosso handicap della procedura di cui all´art. 492 bis c.p.c. in conclusione, pare rimanere l´assenza di strumenti telematici a disposizione degli ufficiali giudiziari che permettano l´accesso diretto alle banche dati da parte di questi ultimi, con conseguente aggravio dei tempi d´attesa e delle formalità da espletare per le singole istanze nei confronti dei gestori delle banche dati stesse.

Per ovviare a tale deficit, l´art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. dispone espressamente che: "Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l´accesso diretto da parte dell´ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all´articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all´articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell´articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo´ ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall´articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute".

14 Dicembre 2015