Le Sezioni Unite sulla contestazione della validità del testamento olografo

Le Sezioni Unite sulla contestazione della validità del testamento olografo

Con una rilevante pronuncia a Sezioni Unite, nel giugno del 2015 la Cassazione si è pronunciata su di un contrasto giurisprudenziale risalente nel tempo ed inerente lo strumento processuale attraverso il quale contestare la validità del testamento olografo.

Da un lato la Cassazione ammetteva il ricorso al disconoscimento della scheda testamentaria, facendo leva sul presuppoato che la scheda testamentaria rivestisse natura di scrittura privata, sebbene non redatta da alcuna della parti in causa: "La tesi trova un suo risalente precedente nella pronuncia di cui a Cass. n. 3371 del 16 ottobre 1975, secondo cui la parte che intenda contestare l´autenticità di una scrittura privata non riconosciuta non deve proporre querela di falso, occorrendo invece impugnare, in via di eccezione, la sottoscrizione mediante il disconoscimento, con la conseguenza che graverebbe sulla controparte l´onere di chiedere la verificazione e di dimostrare l´autenticità della scheda testamentaria. A fondamento di tale decisione la Corte pose la considerazione secondo cui lo strumento della querela di falso si rende indispensabile solo quando la scrittura abbia acquistato l´efficacia di piena prova ai sensi dell´art. 2702 c.c., per riconoscimento tacito o presunto, ovvero all´esito del procedimento di verificazione (e ciò anche nell´ipotesi in cui, contro l´erede istituito con un precedente testamento, sia prodotto un successivo testamento istitutivo di altro erede)" (Cass. Civ. SSUU 15.6.2015 n. 12307).

Dall´altro lato l´orientamento contrario riconosceva la querela di falso come unico strumento per contestare la validità dell´olografo, poggiando sul presupposto della terzietà del soggetto contro cui il testamento veniva fatto valere rispetto al redattore della scrittura stessa: "si legge in Cass. n. 2793 del 3 agosto 1968 che la contestazione dell´erede legittimo si risolve in una eccezione di falso, da sollevarsi esclusivamente nelle forme di cui all´art. 221 c.p.c., e segg., atteso che il disconoscimento può provenire soltanto da chi sia autore dello scritto o da un suo erede - in tal senso, e prima ancora, Cass. n. 766 del 18 marzo 1966, secondo la quale il principio sostanziale dell´art. 2702 c.c., volto a disciplinare l´efficacia in giudizio della scrittura privata riconosciuta effettivamente o presupposta tale, e la procedura di disconoscimento e di verificazione regolata dall´art. 214 c.p.c. e ss., sono istituti applicabili solo alle scritture provenienti dai soggetti del processo e alla ipotesi di negazione della propria scrittura o della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale sia stato prodotto lo scritto. Quando invece l´atto non sia attribuibile alla parte contro cui viene prodotto, la contestazione della sua autenticità, risolvendosi in una eccezione di falso, necessita della relativa querela" (Cass. Civ. sent. cit.).

Come è evidente l´aderenza ad uno o all´altro orientamento aveva una profonda incidenza in tema di onere probatorio, dal momento che ammettere lo strumento del disconoscimento dell´olografo determinava l´onere di dimostrarne l´autenticità in capo alla parte che intendesse avvalersi della scheda testamentaria, e non in capo alla parte che ne sostenesse l´invalidità.

In caso contrario, il ricorso alla querela di falso gravava dell´onus probandi la parte che sosteneva la non autentitcità dell´olografo, esonerandone dall´onere chi sosteneva la validità della scheda testamentaria.

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale favorevole al ricorso alla querela di falso ha in seguito esteso le proprie ragioni fondanti anche alla particolare valenza probatoria del testamento olografo che, seppur costituendo uno scritto proveniente da soggetto terzo rispetto alle parti in causa, costituisce titolo immediatamente esecutivo del diritto in esso contenuto, così come espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15169 del 2010 che hanno posto l´attenzione sulla particolare valenza sia sostanziale che processuale dell´olografo.

La pronuncia resa a Sezioni Unite nel 2015 propone una terza via, riprendendo una rilasente sentenza del 1951 (n. 1545) della Cassazione secondo cui al fine di contestare validamente la validità del testamento olografo è necessario esperire un´azione di accertamento negativo della mancanza di autenticità dello stesso, gravando il relativo onere probatorio in capo alla parte stessa che solleva tale azione.

Negando il ricorso alla querela di falso, le Sezioni Unite hanno inteso evitare l´utilizzo di uno strumento volto ad inficiare documenti aventi valore di atto pubblico e, in quanto tali, aventi una struttura inevitabilmente differente rispetto alla scheda olografa.

20 Aprile 2016