Mediazione obbligatoria: primo incontro gratuito

Mediazione obbligatoria: primo incontro gratuito

Con una recentissima pronuncia resa in tema di mediazione obbligatoria ai sensi del D.M. 180/2010 e del D. Lgs. 28/2010 (così come modificato dalla L. 98/2013), il T.A.R. del Lazio ha sancito l´obbligo di gratuità del primo incontro nell´ipotesi in cui le parti non intendano aderire al tentativo di mediazione.

Da ciò consegue come gli organismi di mediazione, ad oggi, siano costretti a farsi carico non solo di coloro che sono ammessi al patrocinio a spese dello stato, ma anche del costo del primo incontro di mediazione.

La scarna motivazione che il TAR del Lazio fornisce in riferimento alla suddetta pronuncia, fà leva sul "sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 17, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e la disposizione di cui all´art. 16, commi 2 e 9, del D.M. n. 180 del 2010.

L´art. 5-ter in parola prescrive che "Nel caso di mancato accordo all´esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l´organismo di mediazione".

Il comma 2 dell´art. 16 del D.M. n. 180 del 2010 prevede che "Per le spese di avvio, a valere sull´indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di Euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 Euro e di Euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall´istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L´importo è dovuto anche in caso di mancato accordo".

A sua volta, il comma 9 dello art. 16 D.M. n. 180 del 2010 prevede che "Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell´inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà".

E´ evidente che entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

La censura è pertanto fondata e va accolta." (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, sent. 23.1.2015 n. 1351).

2 Febbraio 2015