Disciplina delle convivenze alla luce della L. 76/2016

Disciplina delle convivenze alla luce della L. 76/2016

Ai sensi dell´art. 1 comma 36 della Legge 20.5.2016 n. 76 "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita´ o adozione, da matrimonio o da un´unione civile".

Su istanza degli interessati, la convivenza di fatto può essere inserita nei registri anagrafici del luogo dove essa si svolge e, per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i conviventi, può altresì essere stipulato un apposito contratto di convivenza (art. comma 50) nella forma dell´atto pubblico o della scrittura privata autenticata, negozio che dovrà essere trasmesso al Comune di residenza ai fini dell´iscrizione nei registri dell´anagrafe.

Ai sensi dell´art. 1 comma 56 il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ossia la sua vigenza non può essere subordinata ad eventi futuri, nè può essere limitata nel tempo.

A differenza di quanto avviene per l´unione civile fra persone dello stesso sesso dove con riferimento al regime patrimoniale si ha una stretta equiparazione con il rapporto coniugale, i conviventi che non effettuino espressamente una scelta in questo senso, non soggiaciono all´applicazione di alcun regime patrimoniale.

Le cause di scioglimento del contratto di convivenza sono indicate dall´art. 1 comma 59 secondo cui "Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente
ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti
".

Qualora a seguito della risoluzione del contratto di convivenza, una delle parti versi in stato di bisogno, la legge in questione ne prevede il diritto agli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza stessa: "In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall´altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell´articolo 438, secondo comma, del codice civile
" (art. 1 comma 65).

Al comma 37 dell´art. 1 è inoltre previsto che "Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l´accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all´articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell´articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".

In dottrina è così sorta la questione se la "dichiarazione anagrafica" di cui al predetto comma 37 indichi un particolare tipo di convivenza piuttosto che una modalità di accertamento della stessa.

L´orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo identifica il fenomeno della convivenza come una situazione fattuale che attraverso la registrazione anagrafica verrebbe ratificata, entrando a far parte dell´ordinamento. In questo modo la dichiarazione anagrafica verrebbe ad acquisire una valenza meramente probatoria ai fini di una eventuale opponibilità ai terzi, senza che la sua assenza possa in alcun modo inficiare l´esistenza giuridica della convivenza.

L´approccio contrario vedrebbe, invece, nella dichiarazione anagrafica una condictio sine qua non per l´applicabilità alla convivenza della L. 76/2016, interpretazione che, tuttavia, tenederebbe a distinguere fra convivenze di serie A e convivenze di serie B prive di riconoscimento giuridico in assenza di formalizzazioni.

03 Ottobre 2016