Denegata provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. L´ordinanza non è revocabile.

Denegata provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. L´ordinanza non è revocabile.

Si segnala una recente ordinanza del Tribunale di Alessandria, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il decreto era stato emesso senza clausola di provvisoria esecutorietà ed alla prima udienza nel giudizio di opposizione il Giudice aveva denegato la concessione della stessa richiesta ai sensi dell´art. 648 c.p.c.

Dopo il deposito delle memorie di rito l´istanza di provvisoria esecutorietà era stata reiterata.

Gli artt. 648 e 649 c.p.c. esplicitamente prevedono l´irrevocabilità dell´ordinanza solo quando, in corso di giudizio di opposizione, venga concessa la provvisoria esecutorietà non concessa con il decreto o la stessa, se già concessa con il decreto, venga sospesa.

Nessuna disposizione, invece, disciplina l´ipotesi in esame.

Con l´ordinanza in commento il Giudice ha dichiarato inammissibile l´istanza, aderendo all´orientamento giurisprudenziale che ritiene irrevocabili anche le ordinanze con cui la provvisoria esecutorietà viene denegata (o con cui essa viene sospesa).

Ciò sulla base dell´assoluta identità ontologica nonchè comunanza di effetti delle decisioni negative o positive assunte in materia sottolineando in particolare che:

i. alla reiterazione potenzialmente indefinita dell´istanza ex art. 648 c.p.c. conseguirebbe per il giudice un´ampliamento della facoltà di anticipare nel corso del giudizio la valutazione di fondatezza o meno delle ragioni del creditore;

ii. l´adesione all´orientamento giurisprudenziale citato è in linea con la ratio della riforma dell´art. 648 c.p.c. (intervenuta nel 2013) che ha collocato l´accertamento sui presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà nell´arco temporale più prossimo alla prima udienza di trattazione e, in ogni caso, prima dell´espletamento dell´attività istruttoria.

19 febbraio 2015