Tutela dell´assegno di mantenimento in sede di divorzio

Tutela dell´assegno di mantenimento in sede di divorzio

Con una recente ordinanza resa in seno ad un procedimento di divorzio, il Tribunale di Genova ha preso posizione con riferimento all´applicabilità - nelle more del giudizio di divorzio, anche allorquando alcuna sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale sia stata pronunciata - del disposto di cui all´art. 8 III comma della legge sul divorzio (Legge 898/1970) al fine di ottenere la distrazione dei crediti vantati dal coniuge obbligato nei confronti di soggetti terzi a tutela dell´assegno di mantenimento.

Il Tribunale di Genova ha, infatti, negato che nel corso del giudizio di divorzio possa rendersi applicabile in via analogica quanto previsto dall´art. 156 VI comma c.c. in tema di separazione con riferimento alla distrazione dei crediti vantati nei confronti dei terzi dal coniuge obbligato.

Negando il ricorso all´interpretazione analogica dell´art. 156 c.c., l´ordinanza in questione ha ritenuto di aderire all´interpretazione secondo cui dovrà essere anticipato il momento di attivazione dello strumento previsto dall´art. 8 III comme L. 898/70 anche allorquando alcuna pronuncia di divorzio sia ancora stata emessa, ritenendo tale importazione maggiormente aderente alla volontà del legislatore.

Secondo il Giudice genovese: "Ciò non solo in considerazione del tenore letterale del comma III della norma, che faculta "il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell´assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni" a notificare al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato "il provvedimento in cui è stabilita la misura dell´assegno", ove è evidente che il termine provvedimento possa, per la sua aspecificità, riferirsi tanto alla sentenza che all´ordinanza presidenziale, ma soprattutto in ragione della natura dei provvedimenti presidenziali, funzionali non a rimodellare alle novità medio tempore eventualmente intervenute le statuizioni della separazione (..), ma ad anticipare le statuizioni della sentenza di divorzio" (Tribunale di Genova, Ord. 29.9.2015).

2 Ottobre 2015