Il danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è stato per la prima volta compiutamente disciplinato dal legislatore italiano con il cd. "Codice del Turismo" (D. Lgs. 23.5.2011 n. 79).

In particolare, l´art. 47 del predetto corpus normativo stabilisce che: "Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo` chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita` dell’occasione perduta".

Sulla scorta del suddetto dettato normativo, la Giurisprudenza delle Corti italiane ha qualificato il danno da vacanza rovinata come emotional distress, ossia "come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell´inadempimento esaurisce in sè la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell´attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero" (Cass. Civ. 11.5.2012 n. 7256).

La tutela summenzionata si applica, tuttavia, agli acquisti di soli pacchetti turistici, e ciò ai sensi dell´art. 32 I comma cod. turismo: "Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33".

A sua volta l´art. 34 dello stesso codice fornisce la definizione di pacchetto turistico come quello avente ad oggetto "i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio".

Attraverso i contratti all-inclusive, pertanto, la finalità di vacanza e di svago del turista entra a far parte della causa del contratto, divenendone uno degli elementi essenziali.

Contestualmente, tuttavia, altre tipologie di vacanza (cd. turismo fai da te) vengono escluse dalla suesposta disciplina di tutela.

Quanto al danno concretamente risarcibile, occorre distinguere fra il danno patrimoniale rappresentato dal costo dei servizi offerti e non giduti dal turista, e quello non patrimoniale da vacanza rovinata in senso proprio.

Quest´ultimo viene generalmente quantificato in via equitativa, tenendo in considerazione il costo dei servizi non utilizzati, oltre che alla durata della vacanza non goduta ed alla ripetibilità o meno dell´evento (ad. esempio viaggio di nozze).

19 Febbraio 2015